Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata:
1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell’acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati;
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2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell’allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
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3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell’allegato I, Parte C, e relativi valori:
a. durezza;
b. minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
i. calcio Ca;
ii. magnesio Mg;
iii. potassio K;
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4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell’acqua di cui all’articolo 8;
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5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l’acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante;
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6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su:
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7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della data di entrata in vigore del presente decreto.