Regolazione della morosità

Regolazione della morosità

Con Deliberazione ARERA n. 311/2019 e ss.mm.ii. è prevista l’introduzione della Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato. Sono operative le nuove norme, uguali in tutta Italia stabilite da ARERA relative alle azioni che il Gestore può intraprendere, a tutela del proprio credito, nei confronti degli utenti che non pagano le bollette dell'acqua.
La procedura inizia con l’invio del sollecito bonario di pagamento con raccomandata o tramite posta elettronica certificata, agli utenti finali con fatture insolute.
L’invio è effettuato trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, fatto salvo il caso in cui il Gestore abbia ricevuto una richiesta di rateizzazione di pagamento ai sensi della Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII).

Solo successivamente al predetto sollecito, qualora l’utente non abbia adempiuto nei tempi e con le modalità previste al pagamento degli importi dovuti, il Gestore ha la facoltà di costituire in mora (tramite raccomandata o pec) l’utente finale, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura.

Al perdurare dello stato di insolvenza, la procedura prevede fasi progressivamente più aggravanti per l’utente, con termini, modalità e addebito di spese diversi in base alla tipologia d’uso, consistenti in:
1. limitazione della fornitura, ovvero la riduzione del flusso di acqua erogata garantendone il quantitativo essenziale;
2. sospensione del servizio, ovvero l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e senza la risoluzione del rapporto contrattuale;
3. disattivazione della fornitura, ovvero l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.



A seconda delle tipologie di utenza, le fasi di tutela del credito, attivabili trascorsi almeno 40 giorni solari dal sollecito bonario sono le seguenti:

  • Utenza Domestico residente
    E’ previsto l’intervento di limitazione della fornitura.
    Qualora sussistesse l’impossibilità tecnica alla limitazione, si procederà alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver notificato all’utente finale le relative motivazioni.
    La sospensione è prevista trascorsi almeno 25 giorni solari dal tentativo di limitazione indipendentemente dall’esito dello stesso.
  • Utenza Domestico non residente e Altri usi (Cantiere, industriale, artigianale e commerciale, agricolo, allevamento, antincendio)
    E’ previsto l’intervento di sospensione.
  • Utenza uso Condominiale
    E’ previsto l’intervento di limitazione della fornitura, fatto salvo il caso in cui sia stato eseguito un pagamento parziale che copra almeno la metà del debito complessivo sollecitato e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.
    Se entro sei mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l'intero importo dovuto, il Gestore procederà ad effettuare l’intervento di limitazione della fornitura.
    Qualora sussistesse l’impossibilità tecnica alla limitazione, si procederà alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver notificato all’utente finale le relative motivazioni.
    La sospensione è prevista trascorsi almeno 25 giorni dal tentativo di limitazione indipendentemente dall’esito dello stesso.

Si precisa altresì che, per le tipologie di utenza sopra citate e al protrarsi dello stato debitorio, il Gestore ha la facoltà di procedere alla disattivazione della fornitura. Tale misura è immediatamente applicabile nel momento in cui si riscontrassero manomissioni dei sigilli e/o dei limitatori di flusso.

  • Utenza non disalimentabile (uso Pubblico non disalimentabile/utente beneficiario di bonus sociale idrico)
    E’ previsto l’intervento di limitazione della fornitura.
  • Utenza Pozzo
    E’ prevista la procedura di riscossione coattiva degli importi insoluti.
  • Utenza Scarico Industriale
    E’ prevista la revoca dell’autorizzazione allo scarico con notifica al Sindaco e alla Provincia per il seguito di competenza, con contestuale avvio della procedura di riscossione coattiva degli importi insoluti.

 

Qualora il misuratore sia ubicato in luogo non accessibile ai tecnici di ATS e nell’ipotesi in cui la tipologia di Utenza preveda l’intervento di limitazione, è possibile contattare il Gestore entro 5 giorni dal termine di pagamento indicato nella costituzione in mora, per concordare l’appuntamento per l’installazione del limitatore. In difetto di presentazione della richiesta di limitazione, il Gestore comunque adotterà tutte le azioni sopra descritte a tutela del credito.

Concluse tutte le attività o nel caso non sia possibile limitare e/o sospendere/disattivare la fornitura o il contratto sia nel frattempo cessato, il Gestore avvierà il processo di recupero coattivo del credito.


Indennizzi:
A) ATS è tenuta a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a Euro 30,00:

1) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
2) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7.5 della Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr e ss.mm.ii.;
3) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
4) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità indicate;


B) ATS è tenuta a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a Euro 10,00 qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

1) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
2) l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità sopra indicate;
3) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.